
Nuovo Accordo Stato-Regioni in Materia di Sicurezza e lavoro
Obblighi Formativi per MMG Datori di Lavoro
Il nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è in vigore dal 25 maggio (GU nr. 119 del 24 maggio 2025), prevede anche per gli Studi dei Medici Famiglia alcuni obblighi formativi.
Tale obbligo entra di fatto in vigore dal 26 maggio 2026, decorso il congruo periodo transitorio.
L’accordo è la fonte di attuazione del fondamentale obbligo in capo ad ogni datore di dover formare
adeguatamente i propri lavoratori per evitare incidenti e infortuni (art.37 del TU Sicurezza, D.lgs.81/08), oltre ad accedere egli stesso ad un percorso formativo al fine essere in grado di svolgere le funzioni attribuite in quanto datore di lavoro dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo (Parte 2 p. 3 ASR 25 maggio 2025).
L’ASR (Accord Stato-Regioni) 2025 prevede disposizioni transitorie così sintetizzabili:
- dal 25 Maggio 2025 in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo ossia fino al 24 Maggio 2026, i datori di lavoro e le società di formazione alle quali essi si affidano possono avviare i corsi in materia secondo le metodologie didattiche e i format di attestazione e verifica dei corsi completati secondo quanto previsto degli accordi StatoRegioni vigenti prima dell’entrata in vigore del nuovo ASR.
- Per il nuovo modulo formativo introdotto dall’ASR dedicato al datore di lavoro, che dura almeno 16 ore, si prevede un periodo transitorio di ben 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo e quindi questo ulteriore adempimento formativo a carico del datore di lavoro va’ concluso entro il 24 Maggio 2027.
La nuova disciplina definisce in modo organico contenuti e la durata dei percorsi di formativi per le figure chiave della prevenzione, tra cui Lavoratori e Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP, essendo le altre figure previste dal Decreto (ASPP, coordinatori per la sicurezza nei cantieri, gli addetti all’uso di attrezzature specifiche e operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento) non riguardanti la organizzazione del lavoro negli Studi Medici.
Resta inteso che nel periodo transitorio sono valide le modalità formative utilizzate fino ad ora.
I Datori di lavoro che hanno già frequentato i corsi RSPP-DL organizzati da NuSa Servizi (durata 48 ore) secondo l’art. 34 del D.Lgs. 81/08 non devono ripetere il nuovo percorso formativo, ne’ frequentare il corso per Datore di Lavoro di 16 ore in quanto questa formazione pregressa è riconosciuta come credito formativo totale e assorbe anche l’obbligo previsto dalla Parte 2 p. 3 ASR 25 maggio 2025. Chi ha svolto un corso RSSP per Datore di Lavoro e acquisito il relativo Attestato dunque è esentato dal corso da 16 ore, mentre è obbligatorio per chi si affida a un RSSP esterno questa funzione.
Resta invece fermo l’obbligo di effettuare regolarmente l’aggiornamento quinquennale, che decorrerà dalla data riportata sull’attestato già posseduto.
I Corsi Obbligatori per Datori di Lavoro della durata di 16 ore saranno disponibili a breve sulla piattaforma di NuSa Servizi, unitamente a tutti gli altri corsi previsti sia per Dipendenti che per il conseguimento dell’Attestato RSPP Datore di Lavoro. Detti corsi sono interamente rimborsati dal Sistema della bilateralità di Confprofessioni e possono essere frequentati almeno da uno dei Datori di Lavoro facenti parte di un medesimo studio e che condividono lo stesso personale.
Leggi o scarica qui il testo integrale dell’accordo: